Art. 51 · Ordinamento
Capo XI

Art. 51

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Ordinamento

In vigore dal 12 nov 2022
1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all', disciplinati ai sensi degli . Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-51