Capo XI
Art. 51
85 / 103Ordinamento
In vigore dal 12 nov 2022
1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all', disciplinati ai sensi degli . Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-51