Capo X
Art. 47
Ordinamento
In vigore dal 17 ago 2023
1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli . Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all', e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 GENNAIO 2004, N. 29.
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all' della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-47