Capo X
Art. 45
Istituzione del ministero e attribuzioni
In vigore dal 29 ago 2014
1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli , comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all', commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell', sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 29 ottobre 1999, n. 419.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-45