Titolo VCapo I

Art. 55

Procedura di attuazione ed entrata in vigore

In vigore dal 29 feb 2004
1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attività produttive, - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il ministero del lavoro e delle politiche sociali, - il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - il Ministero della salute. b) sono soppressi: - il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, - il ministero delle finanze, - il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, - il ministero del commercio con l'estero, - il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero dell'ambiente, - il ministero dei lavori pubblici, - il ministero dei trasporti e della navigazione, - il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - il ministero del lavoro e della previdenza sociale, - il ministero della sanità, - il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero della pubblica istruzione, - il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all', commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall', comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59. 8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36. 9. All', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-55

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