Art. 5
Personale
In vigore dal 1 gen 2001
1. I dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998, nonché dalle modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle legge 13 maggio 1983, n. 197., anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Tutte le spese del personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti.
2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione può assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;284#art-5