Art. 3
I m p i e g h i
In vigore dal 1 set 1999
1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti.
2. La Cassa depositi e prestiti può acquistare titoli, obbligazioni o altri strumenti finanziari emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili, da istituzioni finanziarie e creditizie, da enti e organismi pubblici comunitari o internazionali e dagli Stati membri dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;284#art-3