Art. 4
Risultato d'esercizio
In vigore dal 1 set 1999
1. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione o l'incremento di fondi per rischi ed oneri, sono attribuiti per tre decimi al fondo di riserva, per tre decimi al fondo di dotazione e per quattro decimi al tesoro dello Stato. Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;284#art-4