Art. 2

R i s o r s e

In vigore dal 1 set 1999
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio: a) i fondi provenienti dai depositi di cui all', comma 1, lettera a); b) i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato; c) i fondi provenienti dalla assunzione di prestiti. 2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. 3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;284#art-2

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