Art. 9

Scambio di documenti

In vigore dal 6 ago 1999
1. Il servizio dello scambio di documenti è assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni: a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorità di regolamentazione; b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso; c) il titolare del servizio può gestire più locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorità di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261#art-9

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