Art. 9
9 / 26Scambio di documenti
In vigore dal 6 ago 1999
1. Il servizio dello scambio di documenti è assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni:
a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorità di regolamentazione;
b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti
presso il locale adibito al servizio stesso;
c) il titolare del servizio può gestire più locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorità di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261#art-9