Art. 8

Autoprestazione

In vigore dal 6 ago 1999
1. È consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261#art-8

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