Art. 13
Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale
In vigore dal 30 apr 2011
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58.
2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;
b) essere correlate ai costi;
c) essere fissate, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;
d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatorie.
3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.
3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261#art-13