Art. 16

Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni

In vigore dal 6 ago 1999
1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati. 2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261#art-16

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Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni (Art. 16 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio.) — Testo vigente | Portale Normativo