Art. 6
Comitato scientifico
In vigore dal 25 ago 1999
1. Il comitato scientifico è composto da:
a) il presidente dei consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) i curatori dei settori di attività della fondazione, come definiti dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro.
2. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attività culturali ed artistiche della fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione.
3. Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i profili finanziari, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273#art-6