Art. 3
F i n a l i t à
In vigore dal 25 ago 1999
1. La fondazione ha le seguenti finalità:
a) lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
b) l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera a).
2. La fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. La fondazione può, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273#art-3