Art. 5
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 ago 1999
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed è composto:
a) da tre consiglieri, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) da tre consiglieri, designati dal comune di Milano, sulla base delle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano, da soli o in forma aggregata, una partecipazione al patrimonio della fondazione non inferiore al 15 per cento. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.
2. Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al 15 per cento del patrimonio, ed in prima applicazione del presente decreto fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera c), è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della fondazione, e con comprovate capacità organizzative.
4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina il direttore generale ed i curatori dei settori di attività della fondazione, come definiti dallo statuto, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
e) assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali;
f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti. Qualora il presidente non sia eletto tra i compenenti di cui al comma 1, lettera b), l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla ricezione della comumicazione dell'avvenuta elezione. Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273#art-5