Art. 10
Vigilanza e amministrazione straordinaria
In vigore dal 25 ago 1999
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della fondazione;
b) il conto economico chiude con una pedita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell', comma 2;
d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorità vigilante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273#art-10