Art. 10

Vigilanza e amministrazione straordinaria

In vigore dal 25 ago 1999
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della fondazione; b) il conto economico chiude con una pedita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell', comma 2; d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi. 2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. 3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorità vigilante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273#art-10

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Vigilanza e amministrazione straordinaria (Art. 10 Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo