Capo IV
Art. 24
In vigore dal 2 ott 1999
1. È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all', e quelli elencati all'.
4. I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purchè siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-24