Capo IV
Art. 20
In vigore dal 2 ott 1999
1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-20