Capo IV
Art. 18
In vigore dal 2 ott 1999
1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafo argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.
3. La domanda di abilitazione è presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed è corredata della documentazione comprovante:
a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali:
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o società con terzi, qualsiasi attività di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-18