Capo IV

Art. 23

In vigore dal 2 ott 1999
1. I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-23

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