Capo II

Art. 12

In vigore dal 2 ott 1999
1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento: a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo; b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria; c) gli oggetti di antiquariato; d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale; e) gli strumenti ed apparecchi scientifici; f) le monete; g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all', saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima: h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; i) i residui di lavorazione; l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio. 2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente. 3. L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-12

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Art. 12 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo