Art. 3
Sanzioni accessorie
In vigore dal 17 giu 1999
1. La violazione dell'obbligo di fornire le informazioni e le comunicazioni di cui agli , relativamente alle sostanze figuranti negli elenchi di priorità di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, comporta altresì il divieto di commercializzazione del prodotto fino al momento in cui le informazioni e le comunicazioni non siano state fornite.
2. Il Ministero della sanità è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;174#art-3