Art. 3 · Sanzioni accessorie

Art. 3

3 / 4

Sanzioni accessorie

In vigore dal 17 giu 1999
1. La violazione dell'obbligo di fornire le informazioni e le comunicazioni di cui agli , relativamente alle sostanze figuranti negli elenchi di priorità di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, comporta altresì il divieto di commercializzazione del prodotto fino al momento in cui le informazioni e le comunicazioni non siano state fornite. 2. Il Ministero della sanità è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;174#art-3