Art. 1

Sanzioni mancate comunicazioni articoli 3 e 4 del regolamento 793/93/CE

In vigore dal 17 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; Emana il seguente decreto legislativo: . Sanzioni mancate comunicazioni del regolamento 793/93/CE 1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore delle sostanze esistenti che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle informazioni previste dagli , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato la mancata comunicazione delle informazioni complementari di cui agli , paragrafo 2, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;174#art-1

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