Art. 2
Sanzioni mancata comunicazione di informazioni e risultati di prove
In vigore dal 17 giu 1999
Sanzioni mancata comunicazione di informazioni
e risultati di prove
1. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti o gli importatori di una sostanza figurante negli elenchi di priorità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, che non forniscono al relatore designato le informazioni, i risultati delle prove e le relative relazioni previsti dall'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;174#art-2