Titolo V

Art. 31

Copertura finanziaria

In vigore dal 15 giu 1999
1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell' della legge di delega. 2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli e seguenti del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1999 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-31

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Copertura finanziaria (Art. 31 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.) — Testo vigente | Portale Normativo