Titolo V
Art. 29
Disposizione finale
In vigore dal 15 giu 1999
1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-29