Art. 29 · Disposizione finale
Titolo V

Art. 29

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Disposizione finale

In vigore dal 15 giu 1999
1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-29