Art. 6

In vigore dal 12 mag 1999
1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;". 2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "degli stranieri". 3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "otto" e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia e giustizia,". 4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera f) è sostituita dalla seguente: " f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;". 5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente: "gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;113#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo