Art. 8
In vigore dal 12 mag 1999
1. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie".
2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell', comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all', comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all', comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.".
3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;113#art-8