Art. 1

In vigore dal 12 mag 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge o per assicurarne la migliore attuazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n 400; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la solidarietà sociale, degli affari esteri e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. All' del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;113#art-1

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