Art. 4
In vigore dal 12 mag 1999
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"Art. l3-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.".
Storico versioni
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