Art. 9
Disposizioni abrogate
In vigore dal 18 feb 1999
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell', sono soppresse le parole: "e l'accettazione di
scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione";
b) nell', primo comma, sono soppresse le parole: "o
accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: "di scommesse e" e le parole: "delle scommesse e" sono soppresse;
c) nell', è abrogato il sesto comma;
d) nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole:
"nonché per particolari tipi di scommesse,";
e) nell'articolo 16, è abrogato il secondo comma;
f) nella tariffa, il numero 9 è abrogato.
2. Sono abrogati:
a) la legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
b) l', primo e terzo comma, della legge 29 settembre
1965, n. 1117;
c) l'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 15 novem- bre 1973, n. 764.
3. È inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le
disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-23;504#art-9