Art. 3
Soggetti passivi
In vigore dal 22 feb 2018
1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
Note all'articolo
- La L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con l'art. 1, comma 66, lettera b)) che "l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e` chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".
- La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 14 febbraio 2018, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 21/2/2018, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che "- nelle annualita' d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-23;504#art-3