Art. 2
Base imponibile
In vigore dal 18 feb 1999
1. La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori.
2. La base imponibile per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-23;504#art-2