Art. 7

Rapporto tra imposta unica e altri tributi

In vigore dal 1 gen 2001
1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-23;504#art-7

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