Art. 7
Rapporto tra imposta unica e altri tributi
In vigore dal 1 gen 2001
1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-23;504#art-7