Titolo VII

Art. 51

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

In vigore dal 9 lug 1998
(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-51

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Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative (Art. 51 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo