Titolo VII
Art. 51
Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative
In vigore dal 9 lug 1998
(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-51