Art. 52 ter
Prescrizione delle monete metalliche
In vigore dal 28 dic 2011
1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.
1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012.
Note all'articolo
- Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-52-ter