Art. 53

Entrata in vigore

In vigore dal 27 set 2001
(Entrata in vigore) 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica DINI, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro delle finanze BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 53, del "Titolo VIII MONETAZIONE METALLICA".
  • Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 53, del Titolo IX "DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-53

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