Art. 51 · Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative
Titolo VII

Art. 51

51 / 57

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

In vigore dal 9 lug 1998
(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-51