Titolo III

Art. 9

Imprenditori agricoli

In vigore dal 20 giu 1998
1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-9

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Imprenditori agricoli (Art. 9 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo