Titolo IV

Art. 14

Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali

In vigore dal 20 giu 1998
1. Al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca, il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, ciascuno per i programmi di propria competenza, procedure di utilizzazione dei fondi strutturali che prevedono la formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, analoghe alle procedure adottate per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi: a) analisi e valutazione automatica della accoglibilità delle iniziative, attraverso l'utilizzazione di indicatori appositamente individuati; b) uniformità delle procedure di selezione, controllo ed erogazione delle agevolazioni previste, al fine di evitare qualsiasi duplicazione; c) garanzia della trasparenza e del rispetto dei parametri di scelta stabiliti da ciascun programma di intervento. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE definisce modalità, settori di intervento, soggetti interessati e tempi di attuazione degli adempimenti procedurali introdotti con il comma 1, nonché criteri e modalità per l'erogazione di anticipazioni su contributi concessi per la realizzazione di investimenti in agricoltura. 3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all' della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnicoeconomiche. 4. Con i regolamenti di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di avvalimento delle capitanerie di porto ai fini dell'effettuazione delle visite di verifica delle iniziative finanziate sui fondi strutturali e sul Piano triennale della pesca. Per le medesime finalità, il Ministero per le politiche agricole può avvalersi anche del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, che per tale attività può compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso le imprese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-14

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Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali (Art. 14 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo