Titolo V
Art. 16
In vigore dal 20 giu 1998
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-16