Art. 16
Titolo V

Art. 16

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In vigore dal 20 giu 1998
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pinto, Ministro per le politiche agricole Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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