Art. 9 · Imprenditori agricoli
Titolo III

Art. 9

9 / 16

Imprenditori agricoli

In vigore dal 20 giu 1998
1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-9