Titolo III
Art. 9
9 / 16Imprenditori agricoli
In vigore dal 20 giu 1998
1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-9