Titolo I

Art. 6

Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale

In vigore dal 20 giu 1998
Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale 1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere estesi gli interventi e le agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne previsti dall' della legge del 23 dicembre 1997, n. 454, nel settore agricolo e della pesca, alle imprese, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti che concludono, per il trasporto dei loro prodotti, contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con le compagnie di navigazione o con i consorzi per il trasporto stradale, finalizzati al trasporto intermodale. I predetti interventi, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, previste da successivi provvedimenti legislativi, hanno carattere transitorio e la loro applicazione, oltre che al contenimento dei costi, è limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di trasporto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-6

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Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale (Art. 6 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo