Art. 9
Abrogazioni
In vigore dal 23 nov 2000
1. Sono abrogati:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli ;
b) l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
c) gli , comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
d) l', comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
e) l' della legge 13 luglio 1984, n. 312;
f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 23 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali
Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-23;134#art-9