Art. 2
Statuto e stima del patrimonio
In vigore dal 23 nov 2000
1. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.
2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
5. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-23;134#art-2