Art. 7
Conservazione di diritti
In vigore dal 23 nov 2000
1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all' possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.
2. Nel comma ottavo dell' della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".
3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorità di Governo, per esigenze di rappresentanza.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-23;134#art-7